lunedì 2 gennaio 2012

[ #LAVORO] - Il nuovo Apprendistato

È in vigore dal 25 ottobre 2011 il Testo Unico sull'apprendistato.

Esistono tre tipi di contratto di apprendistato:

1 - apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2 - apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3 - apprendistato di alta formazione e di ricerca.


APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Destinatari
: giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Settore di attività del contratto: tutti i settori produttivi pubblici e privati.
Finalità: offrire a coloro che sono usciti dai percorsi scolastici la possibilità di conseguire la qualifica o il diploma professionale a seguito dell’assunzione con il contratto di apprendistato.
Durata: dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, non può comunque superare i tre anni. Nel caso di diploma quadriennale regionale la durata però può essere prolungata di un ulteriore anno.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Destinatari
: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fin da 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) che devono ancora completare l’iter formativo e professionale.
Settore di attività del contratto: tutti i settori produttivi pubblici e privati.
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale nell’ambiente di lavoro.
Durata e modalità della formazione: la durata (che non può essere superiore a tre anni, elevabile a cinque per particolari profili professionali dell’artigianato previsti anche nei contratti del Terziario, Turismo/Pubblici esercizi e del settore Panificazione) e le modalità di erogazione della formazione saranno definite dall’approvazione dei contratti collettivi.
Si svolge sotto la responsabilità dell’azienda e viene integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, che potrà essere interna o esterna alla azienda.
Compatibilità: l’assunzione può avvenire anche se il soggetto ha già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, fermo restando il limite della duratacomplessiva di 3 anni.
L’apprendista che ha già svolto un periodo di apprendistato professionalizzante può svolgere anche presso un altro datore di lavoro lo stesso tipo di apprendistato per acquisire una maggiore o differente qualificazione.
Attività in cicli stagionali: i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Destinatari
: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che aspirano a un più alto livello di formazione.
Settore di attività del contratto: tutti i settori produttivi pubblici e privati.
Finalità: conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica, per il praticantato, per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Compatibilità con le altre tipologie di apprendistato: l’assunzione con questa tipologia può avvenire anche se il soggetto ha già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, fermo restando il limite della durata complessiva di 3 anni.
Regolamentazione del contratto: la regolamentazione e la determinazione della durata del contratto di questa innovativa tipologia di apprendistato sono rimesse alle Regioni.
In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.


FONTE: WWW.LAVORO.GOV.IT

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